Cass. Civile, sez. I del 2025 numero 19 (02/01/2025)



Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424 cod.civ., non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione, poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione, ma sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.

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