Cass. civile, sez. I del 2023 numero 16993 (14/06/2023)



Ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c), cod.civ., i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e, quindi, anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2023 numero 16993 (14/06/2023)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti