Cass. civile, sez. I del 2019 numero 22069 (04/09/2019)




In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni, in quanto il fondo non sia cessato e i figli non risultino economicamente autosufficienti, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla "ratio" dell'istituto, volto a costituire su beni specifici un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti. L'interesse all'azione permane anche se i figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine.
E' conforme alla legge la clausola inserita nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale che, in presenza di figli minori, esclude l'autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione dei beni vincolati al fondo medesimo.

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