Cass. civile, sez. I del 2007 numero 15953 (17/07/2007)


Nell'ipotesi di figlio minore di età, il comma III dell'articolo 262, demandando, nel caso previsto dal comma II, al giudice la decisione sulla modalità di assunzione del cognome paterno gli conferisce le stesse facoltà di scelta attribuite al figlio maggiorenne. Tali facoltà vanno esercitate nell'esclusivo interesse del minore valutando tutte le circostanze del caso. In caso di attribuzione del cognome del figlio naturale, nella concreta valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice ai sensi del III comma dell'articolo 262, il disagio che potrebbe derivare dalla sostituzione del suo cognome appare del tutto trascurabile di fronte al vantaggio che lo stesso potrà ricavare in futuro dal fatto di portare, come la grande maggioranza delle persone, il solo cognome paterno, evitando così molestie e curiosità circa le sue vicende personali. Ai sensi dell'articolo 262, comma II, il figlio maggiorenne, la cui filiazione nei confronti del padre sia stata accettata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento della madre, può, a sua scelta,assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei genitori possa opporsi in alcun modo alla sua scelta.

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