Cass. civile, sez. I del 1995 numero 1574 (14/02/1995)


L' art. 2486 terzo comma cod. civ, il quale non consente l' emissione di obbligazioni alla società a responsabilità limitata, esprime, a difesa di interessi generali inerenti all' accesso al "mercato del risparmio", una valutazione vincolante di liceità del prestito obbligazionario solo per la società su base azionaria, e, quindi, stabilisce per la prima una situazione d' incompatibilità con il prestito stesso, tanto nel suo momento genetico, quanto nei suoi successivi sviluppi, fino al soddisfacimento dei portatori dei titoli. Ne discende, in pendenza del termine per il rimborso di obbligazioni emesse da una società per azioni, incluse le obbligazioni convertibili in azioni, che la medesima non puo’ essere trasformata in società a responsabilità limitata, con la conseguenziale nullità, per violazione di norma imperativa, della delibera di trasformazione che venga presa in detto periodo.

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