Cass. civile, sez. I del 1985 numero 3389 (01/06/1985)


L' accordo che impegni genericamente i contraenti a costituire una società per una certa attività in comune da svolgere in avvenire, senza l' indicazione - rinviata a successive determinazioni - del tipo della costituenda società, mancando del suo più essenziale elemento, può per ciò stesso dar luogo a mere trattative ma non ad un contratto preliminare, per cui l' oggetto non è determinato né suscettibile di determinazione (con le conseguenze di cui agli artt. 1346-1418 cod. civ.).

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