Cass. civile, sez. I del 1984 numero 459 (19/01/1984)


Nei rapporti interni tra i condebitori solidali (nella specie per debito d'imposta) cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione, e pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale, al condebitore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri condebitori, soltanto se la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza.

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