Cass. civile, sez. I del 1984 numero 2262 (09/04/1984)


Per determinare nel destinatario la conoscenza di un atto unilaterale recettizio, negoziale o non, la legge non impone né la raccomandata con ricevuta di ritorno né altro determinato mezzo particolare, sicché, salvi i casi in cui una forma determinata sia espressamente prescritta per legge o per volontà delle parti, deve ritenersi idoneo, al predetto fine, qualsiasi strumento di comunicazione, purché esso sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nel suo giusto significato il contenuto; e l' accertamento del giudice del merito che l' atto sia stato ricevuto dal destinatario può essere condotto anche sulla base di presunzioni, e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato.

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