Cass. civile, sez. I del 1983 numero 4605 (08/07/1983)


Per il divieto imposto alle banche di dare esecuzione ad operazioni che siano in contrasto con la disciplina valutaria, la banca che, nella vendita su documenti con l' estero, si interpone tra i contraenti per assumere per conto del compratore ed in proprio nome l' obbligo di pagare all' estero al venditore non residente il prezzo della compravendita dovuto dal suo cliente, è tenuto a controllare che l' operazione avvenga per adempiere all' obbligo di pagamento di merce importata dall' estero, ed ove non le siano offerte prove documentali circa l' effettiva esistenza dell' importazione, ed in ogni caso la prova che quanto meno la merce sia stata già spedita ad iniziativa del venditore non residente o di chi per esso, deve rifiutare di dar corso all' operazione. Ciò implica il divieto per la banca di accettare mandati di pagamento all' estero congegnati in maniera tale da escludere qualsiasi controllo della banca mandataria circa la legittimità valutaria dell' operazione, con la conseguenza della nullità, per contrasto con norme imperative, di mandati conclusi senza l' assunzione da parte della banca di alcuna garanzia che il trasferimento di valuta all' estero avviene nella ricorrenza delle condizioni imposte inderogabilmente dalle norme vigenti in materia.

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