Cass. civile, sez. I del 1983 numero 4405 (27/06/1983)


La vendita di cosa parzialmente altrui ha effetti obbligatori soltanto per la quota relativa a diritti altrui, mentre per la parte soggetta al potere di disposizione dell' alienante produce immediati effetti traslativi, salvo che l' acquirente non faccia valere i diversi diritti conferitigli dall' art. 1480 cod. civ..

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