Cass. civile, sez. I del 1983 numero 1794 (10/03/1983)


Il principio fissato dall' art. 2377 ultimo comma cod. civ., secondo il quale la deliberazione della società viziata può essere sostituita con altra presa in conformità della legge e dell' atto costitutivo, la cui efficacia prescinde dall' eventuale pendenza del procedimento d' impugnazione della prima, trova applicazione tanto per i casi di annullabilità quanto per quelli di nullità, con la sola eccezione delle ipotesi di nullità per impossibilità ed illiceità dell' oggetto, autonomamente regolate dall' art. 2379 cod.civ..

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