Cass. civile, sez. I del 1976 numero 2553 (08/07/1976)


Presupposto necessario per l'inabilitazione e l'interdizione di un infermo di mente non è l'esistenza di una tipica malattia mentale, con caratteristiche patologiche ben definite, bensì la presenza di un'alterazione delle facoltà mentali, tale da dar luogo ad una incapacità parziale o totale di provvedere ai propri interessi. L'accertamento, in concreto, dell'esistenza e della misura della suddetta alterazione è riservato al giudice del merito, il quale deve aver riguardo non solo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita civile, nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti (cura della persona, adempimento di doveri familiari e pubblici, ecc.).

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