Cass. civile, sez. I del 1975 numero 423 (05/02/1975)


La norma di cui all' art. 1190 cod. civ. - secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell' incapace - non può trovare applicazione nell' ipotesi in cui il pagamento è stato eseguito a persona diversa dall' incapace e dal suo rappresentante legale.

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