Cass. civile, sez. I del 1971 numero 1882 (19/06/1971)


La responsabilità personale per le obbligazioni contratte verso i terzi, stabilita dall'art. 2331 cod. civ. a carico di coloro che hanno agito in nome della società prima che la stessa abbia acquistato la personalità giuridica e che è applicabile anche in tema di società a responsabilità limitata, sussiste pure a carico dei soggetti che, con la stipula di un contratto preliminare, abbiano concordato la futura costituzione della società e deliberato di espletare gli adempimenti e le operazioni necessarie per il raggiungimento dei futuri scopi sociali. L'idoneità di tale contratto preliminare a costituire obblighi giuridici a carico dei predetti soggetti non resta infirmata per effetto della mancata costituzione dell'ente sociale.La solidale responsabilità, prevista dall'art. 2331 cod. civ., a carico di coloro che hanno agito per conto della società non ancora iscritta nel registro delle imprese, si riferisce ad ogni possibile operazione e tale locuzione comprende anche l'affidamento di un incarico professionale ad uno dei soggetti che, in base al contratto preliminare rivolto alla costituzione della società, sia chiamato a far parte di questa.

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