Cass. civile, sez. I del 1962 numero 931 (09/05/1962)


Nelle società semplici, prive di personalità giuridica, ma dotate di autonomia patrimoniale con riferimento alla destinazione dei beni conferiti all'esercizio collettivo di un'attività economica, l'autonomia patrimoniale permane anche durante la fase di liquidazione ne consegue che, nel corso di tale fase, per il vincolo di destinazione che grava i beni, il singolo socio non può esercitare in proprio nome l'azione di revindica in proprietà esclusiva dei beni che egli assume essere stati illegittimamente distratti dal patrimonio sociale e che la rappresentanza in giudizio degli interessi sociali spetta esclusivamente ai liquidatori. Il liquidatore della società può essere revocato, per volontà unanime dei soci, anche quando sia stato nominato dal presidente del tribunale. Nella società di persone la revoca del liquidatore non deve, necessariamente, manifestarsi attraverso uno speciale procedimento ed una deliberazione unitaria in senso formale, dal momento che la mancanza per esse di quel particolare organo sociale che è l'assemblea consente di conseguire il concorso della necessaria unanimità dei consensi, anche a tratti successivi ed anche mediante la esplicazione di atti che, pur non consistendo in una deliberazione formale di revoca, siano tuttavia tali, per il loro oggetto e per il loro contenuto, da dimostrare inequivocabilmente il venir meno dell'elemento di fiducia da parte del dominus, che è alla base del rapporto, o da rivelarsi intrinsecamente e sostanzialmente incompatibili con la possibilità di un loro esercizio da parte del liquidatore. Lo status di comunione incidentale ereditaria, quando abbia a oggetto un'azienda commerciale, può certamente convertirsi in un rapporto società, ma a condizione che a ciò concorra il consenso, esplicito od implicito, degli eredi a continuare in nome e per conto comune, l'esercizio dell'azienda, cioè una serie di manifestazioni di volontà di persone diverse dal defunto, che è logicamente un posterius rispetto alla successione e non può prescindere, per i suoi effetti giuridici, dalla necessità di rispettare i principi che la legge tassativamente prescrive perché gli effetti stessi abbiano a prodursi e, quindi, dalla forma scritta per quanto riguarda l'immobile in cui l'azienda è esercitata.

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