Cass. civile, sez. VI del 2018 numero 24824 (09/10/2018)



La norma di cui all'art. 1482 cod. civ. (che ben può essere applicata in via analogica anche al contratto preliminare di vendita), ai sensi della quale se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro è in facoltà del promissario acquirente ottenere la liberazione dei pesi gravanti sul bene, non preclude a quest'ultimo, in alternativa, la possibilità di agire per la risoluzione del contratto se ricorrono gli estremi del grave inadempimento.

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