Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 4340 (19/02/2025)



L'assemblea condominiale ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale come spesa inerente la gestione comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1135 cod.civ. Tale deliberazione non viola il diritto dei condomini dissenzienti, anche se comporta un onere per tutti i condomini, poiché la polizza non si riferisce a una specifica lite ma ha una funzione generale di tutela del condominio.

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