Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 24971 (10/09/2025)


In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l’unico effetto di rendere loro inopponibile l’avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall’art. 1113, comma 3, cod.civ.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.

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