Cass. civile, sez. II del 2024 numero 11574 (30/04/2024)



In materia di edilizia residenziale popolare ed agevolata, ai sensi dell’art. 35 l. n. 865/1971, la clausola di determinazione convenzionale del prezzo di cessione del diritto di superficie, prevista nel contratto preliminare tra il costruttore promittente venditore e il promissario acquirente, deve essere ritenuta nulla soltanto quando ecceda rispetto al prezzo stabilito nella presupposta convenzione tra lo stesso costruttore e l’ente territoriale, e non quando il prezzo contrattuale sia inferiore a quello stabilito nella stessa convenzione. Da ciò consegue che – con riferimento alla causa dedotta in giudizio – il trasferimento del diritto immobiliare in favore del ricorrente, da disporsi mediante pronuncia da adottarsi ai sensi dell’art. 2932 cod.civ., deve essere subordinato al solo pagamento del residuo differenziale tra l’importo indicato in contratto e quello già corrisposto, risultando, peraltro, incontroverso (siccome documentato ed accertato) che con dichiarazione allegata al contratto preliminare il costruttore aveva precisato che il prezzo contrattuale sarebbe rimasto fisso e non soggetto, quindi, ad alcuna maggiorazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2024 numero 11574 (30/04/2024)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti