Cass. civile, sez. II del 2022 numero 27344 (19/09/2022)



In tema di mediazione, qualora sia previsto in contratto - per il caso in cui il conferente l’incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l’affare proposto dal mediatore - un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l’ipotesi di conclusione dell’affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell’articolo 1469 bis, comma primo, cod. civ. (ora articolo 33, comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell’affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l’attività sino a quel momento esplicata.

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