Cass. civile, sez. II del 2021 numero 1604 (26/01/2021)



Per il patto fiduciario con oggetto che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario.

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