Cass. civile, sez. II del 2021 numero 10917 (26/04/2021)




Il giudice, può disporre la restituzione degli immobili quale conseguenza della dichiarazione di nullità e non della domanda di risoluzione, in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione e una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell'indebito.
La nullità determina la restituzione dell’immobile ma non quella del prezzo quando il compratore abbia chiesto solo la risoluzione del contratto. Il giudice, infatti, non può condannare il proprietario a rimborsare quanto ricevuto di fronte alla domanda di inesatto adempimento e di riduzione dell’importo.

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