Cass. civile, sez. II del 2020 numero 28602 (15/12/2020)




La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari; essa non sussiste, quindi in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all'invalidità del testamento stesso, con la conseguenza che questi, solo qualora sia divenuto erede dell'erede onerato, potrà proseguire l'impugnativa del testamento già proposta dal proprio dante causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato. Il legatario, una volta divenuto erede di colui che, come erede legittimo del testatore, aveva agito in giudizio per fare accertare l'invalidità del testamento contenente una molteplicità di disposizioni a titolo particolare in favore di più soggetti, può proseguire l'azione intrapresa dal proprio dante causa, senza trovare alcuna preclusione nel precedente conseguimento del legato.

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