Cass. civile, sez. II del 2019 numero 7016 (12/03/2019)
In materia di responsabilità civile dei notai, l'utilizzo di procacciatori di clienti da parte del notaio costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. c), della legge notarile anche in seguito alla modifica introdotta con la l. n. 124 del 2017. Peraltro, l'illecito disciplinare è soggetto alle norme vigenti al tempo della sua commissione, restando irrilevante la loro successiva abrogazione o modificazione in senso favorevole all'incolpato.
Qualora il notaio, sia tramite la formulazione scorretta delle parcelle, sia tramite la rimodulazione di parcelle eseguita correttamente non chieda somme maggiori ai clienti non potrà essere sanzionato.