Cass. civile, sez. II del 2019 numero 13501 (20/05/2019)




Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, allorché, come nella fattispecie, non venga in rilievo un conflitto di acquisti fra loro contraddittori, ma sorga un problema di concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare, come nel caso di servitù, non è applicabile l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, e non viene in rilievo, di conseguenza, l'atteggiamento soggettivo di colui il quale abbia acquistato la proprietà sulla base della fede del libro fondiario.

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