Cass. civile, sez. II del 2013 numero 13208 (28/05/2013)
Se la cosa promessa è gravata da garanzie reali, da pignoramento o sequestro, non dichiarate dal promittente venditore, il promittente acquirente può sia sospendere il pagamento del prezzo, sia domandare la risoluzione del contratto, avendo egli la facoltà e non già l'obbligo di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la cancellazione dei gravami. In ogni caso, fin tanto che questi ultimi non siano cancellati è legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo.