Cass. civile, sez. I del 2021 numero 17207 (16/06/2021)




L’opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), è condizionata soltanto all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, prevista dall’art. 162 cod. civ., per le convenzioni matrimoniali, senza che sia richiesta la trascrizione della relativa convenzione a norma dell’art. 2647 cod. civ., atteso che l’art. 227 della legge n. 151 del 1975 non ha previsto l’ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.
Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l’onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. A ciò va aggiunto, con riferimento agli effetti dell’inopponibilità ed alla irrilevanza della eventuale conoscenza aliunde della convenzione, che le disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, comportano, come in ogni caso in cui la legge dispone che per l’opponibilità di determinati atti è necessaria una certa forma di pubblicità, che la forma di pubblicità costituita dalla suddetta annotazione non ammette deroghe o equipollenti e che resta anche irrilevante l’effettiva conoscenza della costituzione della convenzione che il terzo abbia altrimenti potuto conseguire, pur dovendosi escludere che l’annotazione predetta assuma in tal modo una funzione costitutiva, giacché l’unico effetto che condiziona è l’opponibilità ai terzi, mentre non incide a qualunque altro effetto sulla validità ed efficacia dell’atto.

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