Cass. civile, sez. I del 2019 numero 3788 (08/02/2019)



L'estinzione della servitù di uso pubblico non può discendere semplicemente dalla mancata fruizione della stessa, quanto piuttosto dall'espressione di una volontà in tale direzione da parte dell'ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, oppure in forza dell'adozione di un provvedimento che riconosca essere cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi di un bene specifico. Ancora l'estinzione può essere la conseguenza di un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela rispetto ad atti usurpativi o impeditivi dell'esercizio della servitù posti in essere dal privato.

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