Caratteri delle azioni possessorie, differenza rispetto alle azioni petitorie



Lo svolgimento pacifico della convivenza sociale richiede che l'ordinamento tuteli efficacemente la situazione possessoria in sè, quale stato di fatto. La ratio della tutela del possesso non si rinviene in una presunzione di esistenza del corrispondente diritto soggettivo, bensì nell'onere, posto a carico di colui che contesta il fondamento del possesso, di dover provare l'inconsistenza delle ragioni alla base della situazione possessoria nota1.

Per questi motivi il possessore che venga spogliato o molestato è tutelato in forza di azioni specialmente approntate dalla legge, del tutto indipendentemente dalla corrispondenza del possesso al diritto nota2.

Il giudizio possessorio ha quale scopo l'accertamento dell'esistenza del possesso e della ricognizione della lesione del medesimo. Entrambi questi aspetti devono essere oggetto di accertamento in via del tutto indipendente rispetto alla situazione di diritto che giustifichi i poteri di fatto esercitati. Talvolta occorre tuttavia accertare se la persona dalla quale proviene l'offesa possa esser considerata del pari possessore: in questo caso la sua condotta non può esser ritenuta illegittima, come accade in materia di compossesso (Cass. Civ. Sez. II, 2209/76 ). Deve a questo proposito essere chiarito che l'indagine è volta ad accertare l'esistenza di un compossesso fra coloro che litigano, non semplicemente la contitolarità di un diritto (dunque comune) a fronte di un possesso esclusivo (Cass. Civ. Sez. II, 1206/98 ).

La principale differenza tra le azioni petitorienota3 e quelle possessorie consiste nell'apprezzamento della legittimazione attiva: le prime possono essere fatte valere soltanto dal titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento nota4 (pur anche in difetto di possesso), le seconde da chi esercita un potere corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.

Risulta inoltre evidente che le azioni possessorie, ancorchè scandite da tempi di intervento del Giudice più celeri, assicurano una tutela soltanto provvisoria, in quanto colui che risulta soccombente nel giudizio possessorio può al contrario essere vittorioso nel giudizio petitorio nota5.

L'azione possessoria e l'azione petitoria sono reciprocamente indipendenti (cfr. Appello di Venezia, 18 febbraio 2009 ). Il cumulo dei giudizi è precluso, nel senso che il giudizio petitorio può essere intentato soltanto una volta esaurito quello possessorio. E' comunque salvo il caso in cui, per il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, vi sia il rischio di un danno irreparabile. In relazione a questo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 25/92 , la quale ha introdotto una deroga al divieto del cumulo dei due giudizi, quando dalla sua applicazione possa derivare un pregiudizio irreparabile al proprietario nota6.

Nell'ipotesi prospettata, quest'ultimo avrà non solo la possibilità di far valere il proprio diritto (ciò che atterrebbe alla fase petitoria) nel corso del giudizio possessorio, ma di ottenere anche il sequestro giudiziario del bene di cui è stato spogliato (ad esempio mediante furto o altro reato). Infine, l'art. 705 cod.proc.civ. consente al convenuto di proporre il giudizio petitorio quando dimostri che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore, ovvero quando è l'attore che pone in essere una condotta ostruzionistica in relazione all'esecuzione del provvedimento possessorio nota7.

Note

nota1

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.169.
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nota2

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.420.
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nota3

Ferreri, Azioni petitorie, in Dig. disc. priv., 1988, p.50. Quanto al rapporto tra il giudizio possessorio e quello petitorio, le Sezioni Unite, 1984/98 chiarito che la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c.non ha modificato la originaria natura del procedimento possessorio, caratterizzato, ancor oggi, da una struttura bifasica, la prima (dal carattere sommario) limitata all'emanazione, con ordinanza, dei provvedimenti interdittali immediatamente necessari, la seconda (a cognizione piena) avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta all'ordinario regime delle impugnazioni, non assumendo rilievo, in contrario, il testuale rinvio agli art. 669 bis e ss. contenuto nel II comma dell'art. 703 c.p.c.(previsto al solo scopo di consentire l'estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori esclusivamente entro i limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla natura di questi ultimi), così che, concesse o negate dal giudice, con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio prosegue dinanzi al medesimo giudice, all'udienza da questi fissata, per l'esame del merito possessorio e dell'eventuale domanda accessoria di risarcimento, restando estranea a tale schema procedimentale la introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ex art. 669 octies c.p.c..
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nota4

Così Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.412.
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nota5

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.399.
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nota6

Si confrontino Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.221; Bianca, cit., p.868.
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nota7

Si veda Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.138.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • FERRERI, Azioni petitorie, Dig. disc. Priv, Sezione civile, II, 1988
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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