Appello di Trento del 2001 (22/05/2001)


Ogni amministratore di società ha il dovere di controllare concretamente l'attività degli altri amministratori, ancorchè a questi ultimi siano affidati poteri da esercitarsi in via autonoma. Ne consegue che essi non possono ritenersi estranei al compimento degli atti posti in essere dall'amministratore delegato poichè hanno, in ogni caso, l'obbligo di vigilare sul comportamento degli altri memebri del consiglio, sollecitando richieste di informative, riunioni dell'organo amministrativo, segnalando il dissenso sulle operazioni che si vanno a compiere o che si sono compiute.Ai fini dell'accertamento della responsabilità degli amministratori è irrilevante l'eventuale conformità del loro operato alla volontà dei soci.

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