Appello di Milano del 1999 (23/03/1999)


Deve escludersi la sequestrabilità delle quote di società in accomandita semplice durante societate da parte dei creditori particolari del socio, poiché il sequestro e conseguentemente il pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore particolare del socio e porterebbero quindi all'attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del creditore procedente o di un terzo al socio esecutato, modifica che urterebbe con l'esigenza di rispettare il principio dell'intuitus personae.

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