Appello di Lecce del 1997 (17/02/1997)


Il creditore o il danneggiato è tenuto a contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, non aggravando con il fatto proprio le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, ma non può esigersi che, all'uopo, egli si assoggetti ad una attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'uso di una ordinaria diligenza. Da ciò consegue che il proprietario di un'autovettura di vecchia costruzione, e perciò di esiguo valore commerciale, rimasta danneggiata in un sinistro stradale non è tenuto a venderla, ad acquistarne un'altra dello stesso tipo e parimenti usata ed a pretendere dal danneggiante, a titolo di risarcimento, la differenza di prezzo, ma può farla riparare in modo che funzioni come prima e chiedere, quindi, al danneggiante l'importo della riparazione.

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