Appello di Brescia, sez. I del 2018 (30/10/2018)



L'effettivo valore economico di una criptovaluta non può determinarsi con la perizia di stima e la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 2264 e 2265 c.c. - riservata a beni, servizi ed altre utilità, diversi dal denaro - non essendo possibile attribuire valore di scambio ad un'entità (la criptovaluta) essa stessa costituente, al pari del denaro, elemento di scambio (contropartita) della negoziazione ed in assenza di un sistema di scambio idoneo a determinare l'effettivo valore in euro ad una certa data.

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