Anche a Reggio Emilia si applica la sospensione dei termini feriali


Il Giudice del Registro delle Imprese di Reggio Emilia, invertendo il proprio contrario orientamento, seguito per anni da questo ufficio, ritiene che il termine di legge indicato dall’art. 2503 c.c. (Opposizione dei creditori all’atto di fusione) sia soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari.

Sulla base della motivazione esposta dal Giudice del Registro delle Imprese nel mutamento d’indirizzo, questo ufficio ritiene che la sospensione feriale dei termini possa applicarsi ad altre fattispecie analoghe regolate dal codice civile, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti atti:
  • procedimenti di scissione (art. 2506ter c.c.),
  • procedimenti di trasformazione eterogenea (art. 2500novies),
  • procedimenti di riduzione del capitale(art. 2306 per le società di persone e art. 2445 per le società di capitali),
  • procedimenti di cancellazione (art. 2311 per le società di persone e art. 2492 per le società di capitali),
  • procedimenti per l’esclusione del socio di società di persone (art. 2287),
  • procedimenti per la revoca della liquidazione (art. 2487ter).

La legge 162/2014 ha disposto che dall’anno 2015 il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

L’ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia, pertanto, applicherà tale indicazione e non iscriverà gli atti trasmessi prima della scadenza del predetto termine, che dovrà essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale. nota1

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