Accertamento identità a mezzo fidefacienti



L'ultima parte dell'art. 49 l.n. consente al notaio di arrivare al convincimento pieno, in merito all'identità delle parti, mediante l'intervento di due fidefacienti nota1.

La funzione di questi soggetti é quella di attestare, nei confronti del notaio, soltanto l'esatta identità dei soggetti parte.Ovviamente i fidefacienti devono essere conosciuti al notaio nota2.

Di tale condizione necessaria, cioè di essere personalmente noti al notaio, non è prevista menzione.

Nè, trattandosi di elemento che direttamente attiene al rapporto col notaio, tale condizione può considerarsi ricompresa nella sussistenza dei requisiti di legge di cui al successivo art. 50 l.n., sussistenza accertata per dichiarazione degli stessi soggetti (in possesso dei requisiti come essi dichiarano; o mi confermano) nota3.

I fidefacienti possono svolgere anche la funzione di testimoni strumentali dell'atto pubblico, e in tal caso i requisiti in loro possesso, secondo l'art. 50 l.n., devono essere quelli richiesti per essere assunti in qualità di testimoni.

Giustamente è stato rilevato che la legge notarile nulla dice in merito a quale sia il procedimento in base al quale i fidefacienti abbiano acquisito la certezza dell'identità delle parti, per cui sarebbe ammesso per i fidefacienti quello che è censurabile per il notaio (accertamento unicamente a mezzo del documento al momento della stipula dell'atto), in considerazione del fatto che ai fidefacienti é chiesto unicamente di attestare l'identità delle parti nei confronti del notaio nota4.

Tale interpretazione però non può essere condivisa. Pur in mancanza di un esplicito richiamo di legge in merito, si può affermare che i fidefacienti devono operare in termini di certezza dell'identità delle parti intervenute, in base a pregressa conoscenza personale, come era prescritto per il notaio prima della riforma del 1976 nota5.

Note

nota1

L'accertamento dell'identità della parte può aversi mediante l'attestazione di due fidefacienti per ogni soggetto/parte non noto al notaio. Gli stessi fidefacienti possono svolgere la loro funzione nei confronti di più parti.
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nota2

Santarcangelo, La Forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 75: "Il notaio non può raggiungere la certezza dell'identità personale del fidefaciente al momento della stipula dell'atto, ma deve conoscerlo personalmente, per aver avuto con lui relazioni anteriori all'atto da stipulare".
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nota3

Cfr. Lovato-Avanzini, Formulario degli atti notarili, Torino, 1994.
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nota4

Cfr. Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993, p. 287
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nota5

Cfr. Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, Roma, 1996 p. 53, in cui giustamente è stato fatto rilevare l'incongruenza di un sistema di accertamento dell'identità delle parti a mezzo di fidefacienti, diverso.
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Bibliografia

  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993
  • CASU G., L'atto notarile tra forma e sostanza, Roma, 1996
  • LOVATO A. - AVANZINI A., Formulario degli atti notarili, Torino, 1994
  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981

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