109 - Pubblicazione dell'avviso di fusione transfrontaliera sulla GU


Massima

27 gennaio 2009

Le informazioni di cui all'art. 7 d. lgs. 108/2008 possono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima della redazione completa, da parte dell'organo amministrativo, del progetto comune di fusione e della relativa relazione accompagnatrice, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui al primo comma dell'art. 7.
Il predetto termine è derogabile con il consenso di tutti i soci e di tutti i creditori, anteriori all'iscrizione del progetto, della società italiana interessata.

Motivazione

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, § 2, della Decima Direttiva l'art. 7 d.lgs. 108/2008 impone che si pubblichino sulla Gazzetta Ufficiale alcune informazioni sulla fusione transfrontaliera: in parte rilevabili anche dal progetto di fusione (tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice), in parte complementari rispetto a quelle (il registro delle imprese nel quale è iscritta ogni società partecipante e le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai creditori e ai soci di minoranza, con indicazione delle modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali - rectius, più dettagliate - informazioni dalla società partecipante).
La pubblicazione deve avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata per la deliberazione di approvazione del progetto di fusione, termine che nel silenzio della norma deve ritenersi non derogabile senza il consenso di tutti i destinatari delle informazioni da pubblicare come individuati dalla disposizione stessa: creditori e soci.
Quando non si possono ottenere i consensi necessari da parte dei creditori, l'obbligo di ottemperare al precetto causa un inevitabile intralcio alla possibilità di giungere alla decisione di fusione con urgenza, ancorché tutti i soci rinunzino al termine di trenta giorni tra l'iscrizione del progetto di fusione e la delibera di sua approvazione.
L'intralcio sarebbe ancora più grave se si dovesse ritenere che la pubblicazione dell'avviso vada preceduta dalla redazione o addirittura dalla iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione: la cui messa a punto già sconta tempi non brevi per la necessità di verificare il rispetto di tutti gli ordinamenti coinvolti.
In realtà non v'è ragione per ritenere che la pubblicazione dell'avviso presupponga la messa a punto del progetto di fusione. Lo si ricava dalla semplice osservazione che il tipo di informazioni veicolate dall'avviso sono tese a dare una prima informazione sulle società coinvolte e sulla normativa ad esse applicabile (in generale e con specifico riferimento alla vicenda programmata), nel contempo assicurando agli interessati i mezzi per reperire ulteriori e/o più approfondite informazioni sia presso i luoghi a ciò istituzionalmente deputati (registri delle imprese) sia presso quelli messi a disposizione dalle società interessate (siti internet, personale o uffici a tal fine contattabili, ecc.). Tali preliminari informazioni sono ovviamente destinate ad essere completate da quelle assicurate dall'osservanza del procedimento di fusione, e in primo luogo da quelle contenute nel progetto comune, nella relazione degli amministratori e - ove esistente - in quella degli esperti: ma non se ne afferma né se ne presuppone la contemporanea disponibilità, sicché le prime ben possono temporalmente precedere le seconde.

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