Tribunale di Teramo 30 febbraio 2002: Diffamazione

Nel caso in cui l'offesa dell'altrui reputazione venga arrecata tramite internet, inserendo l'agente in rete scritti o immagini offensivi, la consumazione della diffamazione si avrà solo allorchè si accerti che più persone, connettendosi con il sito, abbiano percepito il messaggio; in difetto, residuano i presupposti per la configurabilità del tentativo.

Commento

L'evento nel reato di diffamazione è rappresentato dall'effettiva percezione da parte di più persone del messaggio offensivo dell'altrui reputazione. In riferimento alla diffusione di informazioni via internet ciò importa che la prova del perfezionamento della fattispecie di reato non possa prescindere da tale elemento. Ne segue che la semplice inserzione di espressioni diffamatorie nelle pagine di un sito web, in difetto della prova della concreta percezione di esse da parte di soggetti che si siano connessi al sito, integra gli estremi del tentativo e non del reato consumato.

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