Tribunale di Teramo 30 febbraio 2002: Diffamazione
Nel caso in cui l'offesa dell'altrui reputazione venga arrecata tramite internet, inserendo l'agente in rete scritti o immagini offensivi, la consumazione della diffamazione si avrà solo allorchè si accerti che più persone, connettendosi con il sito, abbiano percepito il messaggio; in difetto, residuano i presupposti per la configurabilità del tentativo.