Divisione ereditaria. Comoda divisibilità dei beni ricadenti nella comunione incidentale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 11844 del 6 maggio 2021)

In tema di giudizio divisorio, non costituiscono eccezione alla comoda divisibilità di un immobile la necessità di conseguire specifici titoli autorizzativi per attuare la divisione, né l'esigenza di eseguire, all'uopo, lavori, i quali attengono, piuttosto, all'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, di cui può essere investito il giudice.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto di doversi dotare di provvedimenti urbanistici abilitativi sotto il profilo edilizio e, conseguentemente, di eseguire lavori finalizzati alla ripartizione dell'immobile in lotti separati non influenza il carattere della comoda divisibilità, caso mai avendo a che fare con la fase esecutiva del giudizio, nell'ipotesi di mancata competente attivazione. Questo è il senso della pronunzia che qui si commenta. Da notare come, secondo Cass. 2019/6915, in senso potenzialmente difforme, ai fini della valutazione circa la divisibilità o meno dell'immobile, sarebbe invece decisiva la complessiva valutazione dell'intervento in relazione alle caratteristiche dell'edificio e la sua compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, sia in relazione alla normativa nazionale, sia ai regolamenti e strumenti urbanistici locali.

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