Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4744/2005. Criteri determinare l'appartenenza del sottotetto.

Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sottostante solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. In tale ultima ipotesi l'appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. è applicabile ove il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse comune. (ex multis Cass., sez. II, 20.6.2002, n. 8968).

Commento

Ancora una pronunzia in materia di sottotetti, sia pure nel solco dell'orientamento che può dirsi attualmente dominante. Cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 10244/2003.

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