Cassazione Civile Sez. III 6591/2002. Risarcimento da diffamazione via internet

Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, il luogo in cui sorge l'obbligazione coincide con quello in cui si verifica l'evento-lesione del bene giuridico tutelato, soltanto nell'ipotesi di lesione dei diritti della personalità costituzionalmente garantiti; per i danni patrimoniale e morali, che hanno natura di danni conseguenza, l'obbligazione deve invece considerarsi sorta nel luogo in cui il danno si verifica. In caso di diffamazione via internet, il forum commissi delicti non può esser identificato con quello in cui si trova il server sul quale sono caricate le pagine diffamatorie, bensì va individuato nel luogo in cui i danni patrimoniali e morali si verificano, e cioè nel luogo del domicilio del soggetto danneggiato, ove prima e più che altrove si sostanzia l'impoverimento e il danno morale.

Commento

Dove può dirsi sorta l'obbligazione risarcitoria scaturente da illecito nell'ipotesi in cui la condotta lesiva dell'altrui reputazione consista nella pubblicazione di pagine web? Al riguardo è dato di poter distinguere tra il luogo in cui la condott antigiuridica è stata perfezionata ed il luogo in cui l'evento dannoso si può considerare prodotto. Come è evidente queste due ubicazioni ben possono essere lontanissime l'una dall'altra quando vengano in considerazione comunicazioni ingiuriose o diffamatorie poste in essere via internet. La S.C. stabilisce che, nella fattispecie, limitatamente alla materia civile dell'obbligo risarcitorio, il detto luogo debba essere individuato in quello ove l'offeso ha il proprio domicilio. Che cosa dire del coordinamento con il precdeente orientamento della Cassazione in tema di diffamazione a mezzo stampa (considerandosi il locus commissi delicti quello ove il periodico viene stampato o quello in cui vengono consegnate le copie alle autorità competenti ex l.374/39?

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