Cass. Civ., sez. II, n. 8066/2005. Il supercondominio.

Per i complessi immobiliari che comprendono più edifici, anche se autonomi è rimesso all'autonomia privata se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni edificio cui si affianca, in tale caso, un supercondominio. Figura, questa ultima, di creazione giurisprudenziale alla quale sono applicabili le norme relative al condomino, perché si verte nella materia delle parti comuni (indicate dagli articoli 1117 del Cc e 62 delle disposizioni di attuazione del Cc) caratterizzate dal rapporto di accessorietà necessaria che le lega alle singole proprietà individuali, delle quali rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, come per esempio le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture che invece sono dotate di una propria autonoma utilità, come per esempio le attrezzature sportive, gli spazi di intrattenimento, i locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio.

Commento

La distinzione introdotta dalla S.C. in tema di supercondominio vale a differenziare gli enti qualificabili nell'ambito dell'elencazione di cui all'art.1117 cod.civ. rispetto a quelli che, qualificati da un'autonomia funzionale, esulano dal novero dei primi. Soltanto agli enti comuni tra i condominii si applicherebbe la normativa codicistica propria, mentre ai secondi si attaglierebbero le regole della comunione ordinaria.

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