Cass. Civ., serz. III, n. 9353/2008. Fa concorrenza sleale il notaio che stipula l'atto in pochissimi minuti.
Il notaio che dedica a ciascun atto stipulato un tempo veramente esiguo, lasciando presumere che non ne abbia dato lettura integrale ed che non abbia ottemperato all'obbligo di compilarlo nel modo più congruente alla volontà delle parti, fa concorrenza sleale. Con tale comportamento il notaio consegue un accaparramento della clientela che è invogliata continuare a rivolgersi al lui, proprio per la sua disponibilità a redigere gli atti in modo frettoloso.
La prova della concorrenza sleale può essere ricavata solo dalla presunzione sempli-ce del calcolo del tempo di stipula degli atti. Il sistema delle presunzioni semplici costituisce uno strumento di conoscenza critica estremamente duttile e potenzialmente espansivo: presupposto di tale sistema, secondo l'art. 2729 c.c., è una (relativa) certezza di un fatto secondario indiziante, dal quale il giudice può ricavare la conoscenza del fatto principale ignorato. In tal senso la scarsa durata della lettura dell'atto è un forte indizio di negligenza del notaio ed il procedimento di accertamento seguito dal giudice del merito è proprio quello logico ipotizzato in tema di presunzioni.