Cass. Civ., sez.III, n. 10297/2004. Ipotesi di responsabilità professionale del chirurgo.

L'alto tasso di esiti negativi di un certo intervento non costituisce circostanza di significato univoco circa la sussistenza della particolare difficoltà nello svolgimento della prestazione medica, poichè potrebbe riguardare la patologia sulla quale si interviene piuttosto che le modalità di intervento, rispetto alle quali si misura la diligenza richiesta.

Commento

Il criterio alla cui stregua valutare le conseguenze negative della condotta del soggetto obbligato ai fini di decidere sulla di lui responsabilità è comunque e sempre quella della diligenza commisurata al caso concreto ed alle conoscenze tecniche raggiunte in un determinato settore. Nell'ambito dell'attività medica la semplice deduzione di un'alta incidenza di esiti negativi relativamente ad una certa operazione non è elemento che possa far concludere nel senso della sussistenza di speciali difficoltà della prestazione.

Aggiungi un commento