Cass. Civ., sez.II, n. 7655/2004. Proprietà frazionata del sottosuolo rispetto all'edificio sovrastante. Divieto per il proprietario del fondo servente di diminuire l'esercizio della servitù.

È possibile configurare una titolarità della proprietà fra­zionata in senso orizzontale nel sottosuolo, distinta dalla proprietà del suolo. In tale ipotesi il rapporto tra le due proprietà va qualificato come servitus oneris ferendi, essendo il fondo sottostante tenuto a sopportare il peso dell'edificio soprastante. Ne segue, pertanto, che in una tale evenienza, da un lato, il proprietario del fondo serven­te non può fare alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo; dal­l'altro, lo stesso non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del fondo dominante, salvo che la legge o il titolo disponga­no diversamente. Da quanto precede deriva, altresì, che i proprietari del sottosuolo (nella specie: di una grotta sottostante un edificio condominiale) non possono esse­re chiamati a contribuire alle spese di consolidamento destinate ad assicurare che lo strato tufaceo tra la volta e le fondamenta dell'edificio soprastante sia in grado di sopportare il peso di tale edificio.

Commento

Bizzarro pronunciamento della Cassazione: perchè qualificare il rapporto tra più proprietà distinte, l'una sovrapposta all'altra in senso verticale, in chiave di servitù quando la nozione di superficie pare del tutto acconcia a descrivere il fenomeno?

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