Cass. Civ., sez. III, n. 9514/2007. Il danno biologico comprende il danno esistenziale.

In presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alle peculiarità del caso.

Commento

Specifiche voci di pregiudizio sfornite del requisito intrinseco della patrimonialità quali il danno alla c.d. vita di relazione (come anche la diminuzine della capacità lavorativa generica) ben possono rientrare nella nozione di danno biologico. Non è indifferente notare come tali aspetti (unitamente ad altri: si pensi al c.d. danno "estetico") inizialmente fornirono l'occasione per consentire alla giurisprudenza di pronunziarsi in favore delle vittime di condotte lesive che non potevano dare prova di un danno patrimonialmente valutabile.

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