Cass. Civ., sez. III, n. 9085/2006. Natura della responsabilità del medico dell'Asl.

In tema di responsabilità civile nell'attività medico -chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioé è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene della salute tutelato dall'art. 32 Cost. La responsabilità del medico dell' Asl è da contratto con conseguente apploicazione dell'art. 1218 c.c. in tema di onere probatorio e di prescrizione decennale.

Ne consegue che è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica, o dell'insorgenza di nuove patologie, nonchè del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza.

Commento

La pronunzia si pone nel solco dell'orientamento, attualmente prevalente, che qualifica in chiave contrattuale la responsabilità professionale medica (nello stesso senso infatti si veda Cass. Civ., Sez.III, 4152/95 e Cass. Civ., Sez.III, 5939/93), tuttavia temperandola con il riferimento all'impostazione teorica del c.d. "contatto sociale" (cfr. Cass. Civ., Sez.III, 589/99).

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