Cass. Civ., sez. I, n. 5273/2007. Dolo incidente e risarcimento del danno.

La violazione dell'obbligo di condotta secondo buona fede e correttezza nella conclusione del vincolo contrattuale che si sostanzia nell'aver indotto l'altro contraente in errore, sia pure non determinante (dolo incidente) non conduce all'annullamento del contratto, ma conduce alla possibilità, per la parte assoggettata al comportamento illecito, di poter agire per il risarcimento del danno conseguente al fatto che, in mancanza di detta azione, il contratto sarebbe statao concluso a condizioni differenti.
I danni, in particolare, devono essere commisurati al minor vantaggio ovvero al maggiore aggravio economico subito dal contraente tratto in errore in dipendenza della condotta illecita dell'altro contraente, comportamento tenuto in violazione all'obbligo di buona fede e correttezza.

Commento

Interessante pronunzia della S.C. in tema di dolo incidente, in relazione al quale cioè la condotta decettiva non risulta ex se causa sufficiente dell'intervenuto perfezionamento del vincolo contrattuale da parte del soggetto tratto in inganno. La misura del danno riportato da costui non è limitata al c.d. interesse negativo, ma abbraccia ogni pregiudizio conseguente al minor lucro ovvero alle maggiori spese che sarebbero scaturite da quel diverso contenuto contrattuale che sarebbe stato predisposto dai contraenti nell'ipotesi in cui non avesse avuto luogo la condotta ingannatrice.

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