A tutela della situazione di fatto corrispondente alla servitù è possibile esperire
le azioni possessorie di reintegrazione (art.
1168 cod.civ.)
e di manutenzione (art.
1170 cod.civ.), come meglio si vedrà in tema di possesso in generale
nota1. E' stata comunque negata la possibilità di agire fruendo dell'azione di reitegrazione in riferimento ad un'area condominiale concretamente adibita da uno dei condomini a parcheggio stabile di un proprio veicolo, stante l'insussistenza del requisito della predialità di una siffatta destinazione dell'area e della connessa utilitas (Cass. Civ. Sez. II,
20409/09 ).
Note
nota1
Cfr. Restaino, L'azione di manutenzione o tutela delle servitù di passaggio, in N. Dig. it., pp.109 e ss.; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.705.
top1Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- RESTAINO, L'azione di manutenzione o tutela delle servitù di passaggio, N.Dig.it., 1954