Codice Civile art. 1168


CAPO III Delle azioni a difesa del possesso (AZIONE DI REINTEGRAZIONE)
1. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l' anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l' autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
2. L' azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l' abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
3. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
4. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

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