Codice di Procedura Civile art. 747


TITOLO IV Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni - CAPO I Disposizioni generali - (AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEI BENI EREDITARI)
1. L' autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione .
2. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
3. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell' art. 739.
4. Se l' istanza di autorizzazione a vendere riguarda l' oggetto di un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

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